Pubblicato nel n. 1\2019
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Abstract. Il danno alle matrici ambientali e, nella specie, al suolo e al sottosuolo, si considera integrato indipendentemente dalla contaminazione degli stessi, come definita dall’art. 240 lett. e) del Testo Unico Ambientale, affermandosi così l’irrilevanza dei valori-soglia ivi previsti in relazione alla sussistenza del delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p
Abstract. Damage to environmental compartments and, in the case at hand, to soil and subsoil, is considered as present independently from the contamination of these latter, as defined by art. 240 lett. e) of the Italian Consolidated Environmental Law, which thus confirms the irrelevance of the threshold values therein provided with respect to the subsistence of the environmental pollution crime under art. 452-bis of the Italian Criminal Code
Sommario: 1. Inquadramento della quaestio iuris esaminata dalla Suprema Corte. - 2. L’evento del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.: la compromissione o il deterioramento. - 3. L’irrilevanza delle definizioni contenute nell'art.240 T.U.A. giustificata dall’estraneità alla fattispecie di inquinamento ambientale della tutela della salute pubblica. - 4. Segue: la misurabilità e la significatività del danno in accezione qualitativa e non quantitativo-numerica. I criteri interpretativi proposti dalla dottrina.
Parole chiave: Inquinamento ambientale- compromissione del suolo e del sottosuolo- sito potenzialmente contaminato- prova indiziaria della contaminazione- irrilevanza della prova dell'effettiva contaminazione
Key words: Environmental compression – compromising of soil and subsoil – potentially contaminated site – circumstantial evidence of contamination – irrelevance of the evidence of the actual contamination
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