di Vincenzo PAONE
Pubblicato nel n. 4\2019
Lo scritto è stato sottoposto, in forma anonima a blind peer review
Abstract. Nel contributo si critica l’impostazione della Cassazione che qualifica la fattispecie del trasporto abusivo di rifiuti (art. 256, 1° comma, d.leg. 152/06) come un reato istantaneo o, al più, eventualmente abituale e se ne afferma invece la natura permanente. Si prospettano altresì alcuni inconvenienti derivanti dall’inquadramento tradizionale in relazione alla prescrizione del reato, alla competenza per territorio e all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Abstract. The paper criticizes the Court of Cassation which qualifies the case of the illegal transport of waste (art. 256, 1st paragraph, Legislative Decree 152/06) as an instantaneous or, at the most, possibly habitual offense and instead affirms its nature permanent. Furthermore some drawbacks are highlighted from the traditional framework in relation to the prescription of the crime, jurisdiction over the territory and the application of the cause of non-punishment for particular tenuity of the fact.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Analisi del dato normativo. – 3. La posizione della giurisprudenza più recente. – 4. Gli indici probatori della non assoluta occasionalità del trasporto. – 5. Il soggetto attivo del reato. – 6. Ultimi sviluppi della giurisprudenza di legittimità. – 7. Criticità connesse alla qualificazione del reato in termini di reato istantaneo/eventualmente abituale.
Parole chiave: gestione dei rifiuti, trasporto, occasionalità e pluralità degli atti, istantaneità, abitualità, permanenza
Key words:waste management, transport, occasionality and plurality of acts, instantaneity, habitual, stay
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visualizza nel fascicolo n.4\2019