di Luca BISORI
Pubblicato nel n. 4\2021
Lo scritto è stato sottoposto, in forma anonima a blind peer review
Abstract. L'Autore analizza criticamente la sentenza, la quale in ordine alla disapplicazione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti, presupposto di applicazione dell'art. 255 d.lgs. n 152\2006, differenzia tra violazioni sostanziali e violazione meramente formali; solo le prime escluderebbero la punibilità. L'Autore osserva polemicamente, tra l'altro, che tale interpretazione "sostanzialistica", qui sfavorevole al reo, non viene viceversa seguita in altri casi, ove potrebbe essere valorizzata in bonam partem
Abstract. The Author critically analyzes the judgment, which with regard to the disapplication of the order for the removal of waste, a prerequisite for the application of art. 255 d.lgs. n 152 2006, differentiates between substantive and purely formal violations; only the former would exclude punishability. The Author remarks polemically, among other things, that this interpretation "substantive", here unfavorable to the offender, is not followed in other cases, where it could be valued in bonam partem
Parole chiave: rifiuti, abbandono, ordinanza di rimozione, disapplicazione
Key words: waste, abandonment, removal order, non-application